Lo Statuto

Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei
Vini di Alba

Articolo 1 – Denominazione

Viene costituita fra le persone che aderiscono al presente Statuto e che accettano di rispettare le condizioni di ammissione in esso stabilite, una associazione di volontariato senza scopo di lucro retta dalle vigenti leggi italiane e dal presente Statuto.
Questa associazione prende il nome di Ordine dei Cavalieri del Tartufo dei Vini di Alba.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L’associazione si propone i seguenti fini:
a) conservare, tutelare o fare rinascere usi, costumi e tradizioni popolari locali;
b) qualificare la eno-gastronomia locale;
c) fare attiva propaganda in favore della gastronomia e dei vini tipici dell’Albese sia in Italia che all’estero, anche attraverso l’eventuale costituzione di apposite Delegazioni rette da un Maestro della Delegazione nominato dal Consiglio Reggitore;
d) sviluppare amicizie e solidarietà tra gli aderenti e mantenere contatti con altre confraternite enogastronomiche italiane e straniere. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 – Seduta e durata

1) La sede sociale dell’Ordine è stabilita presso il Castello di Grinzane Cavour. Essa potrà essere
trasferita altrove per decisione unanime del Consiglio Reggitore dell’Ordine.
2) La durata dell’Associazione non è subordinata a termine alcuno.

Articolo 4 – Tipologie di associati e loro obblighi

1) L’Ordine è costituito dai Cavalieri effettivi; il Consiglio Reggitore potrà nominare Cavalieri Onorari e Amici dell’Ordine scelti tra le personalità che si sono distinte in ambito professionale, civile o sociale.
2) Ai Cavalieri effettivi sono riservati il diritto di voto e l’accesso alle cariche sociali. Possono essere proposte a Cavalieri effettivi le persone che fruiscono dei diritti civili, che accettano e condividono le finalità dell’Ordine. All’atto del loro ingresso nell’Associazione, i Cavalieri effettivi ricevono il Medaglione istituzionale da Cavaliere.
3) I Cavalieri effettivi vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limite di tempo, con le seguenti modalità:

a) il Postulante deve inoltrare al Gran Maestro domanda scritta dalla quale deve risultare:
– dati anagrafici e residenza, codice fiscale, titoli e professione;
– nominativo di due Cavalieri effettivi in qualità di padrini presentatori;
– impegno a versare la quota di ingresso e le successive quote annuali, con contestuale impegno a mantenere l’adesione all’Ordine per minimo tre anni solari decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla prima adesione;
– curriculum vitae contenente eventuali onorificenze, cariche ricoperte, meriti ed
esperienze;
– dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi dell’Associazione;
b) sulla domanda di adesione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Reggitore. L’eventuale ricusazione della domanda non necessita di motivazione a chi l’ha sottoposta e non è soggetta ad impugnazione;

c) a seguito della comunicazione di approvazione, il postulante deve versare la quota di ingresso secondo l’importo e i tempi indicati dal Consiglio Reggitore; trascorso inutilmente il suddetto termine, la delibera di ammissione diventa inefficace; la domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota di ingresso;
d) dopo il versamento della quota associativa ad opera del nuovo ammesso, la delibera di ammissione sarà operante.

4) Gli associati sono tenuti:
a) a versare le quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Reggitore;
il mancato versamento delle quote può determinare la decadenza dell’associato inadempiente; il Consiglio Reggitore, esperite le procedure di invito ad adempiere, può deliberare la decadenza dei soci morosi.
b) all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
5) Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
6) Il Cavaliere che intenda recedere dall’Ordine dovrà darne comunicazione al Consiglio Reggitore entro il 30 Settembre di ciascun anno con riferimento all’anno successivo, contestualmente alla restituzione del Medaglione nel caso previsto al successivo comma.
7) L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate a norma dello Statuto e, in caso di permanenza nell’Ordine per un periodo inferiore a tre anni solari decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla prima adesione (come previsto dall’art. 4 comma 3 lettera a), sarà tenuto alla restituzione di ogni emblema appartenente all’Ordine.

Articolo 5 – Organi dell’Associazione

1) Sono organismi dell’Ordine:
– Il Gran Consiglio
– Il Consiglio Reggitore
– Il Collegio dei Cavalieri Seniores (Probiviri)
– Il Gran Maestro
– L’Organo di Revisione

Articolo 6 – Il Gran Consiglio e le sue competenze

1) Il Gran Consiglio è costituito da Cavalieri effettivi riuniti in assemblea ordinaria o straordinaria. Il Gran Consiglio, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, è convocato dal Gran Maestro o, in caso di suo impedimento, dal Gran Maestro Vicario o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Maestro del Consiglio Reggitore in carica decano per nomina, anche al di fuori della sede dell’Ordine purché in Italia, con avviso di convocazione inviato almeno dieci giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano, da indirizzare al domicilio (indirizzo, recapito fax, indirizzo di posta elettronica, altro recapito) indicato dai Cavalieri al momento della loro richiesta di adesione all’Ordine o successivamente comunicato per iscritto. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’Ordine del Giorno; nello stesso avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno e l’ora per un’eventuale seconda convocazione.
2) Spetta al Gran Consiglio di eleggere:
a) i componenti del Consiglio Reggitore che acquisiranno il titolo di Maestri del Consiglio Reggitore; i Maestri del Consiglio Reggitore così eletti, in occasione della prima riunione del Consiglio Reggitore nomineranno al loro interno il Gran Maestro;
b) i componenti dell’Organo di Revisione, qualora ritenuto opportuno.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno; essa approva i bilanci consuntivi e preventivi e determina i programmi e l’azione dell’Ordine.
4) L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo richieda l’interesse dell’Ordine o su iniziativa del Consiglio Reggitore o su richiesta scritta di almeno il 25% dei Cavalieri effettivi esistenti al 31/12 dell’anno precedente. Spetta all’Assemblea straordinaria di deliberare eventuali modifiche allo Statuto.
5) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti nell’Assemblea ordinaria mentre occorre una maggioranza dei due terzi dei presenti nell’Assemblea straordinaria.
6) I Cavalieri effettivi in occasione dell’Assemblea possono portare deleghe di altri Cavalieri effettivi per un numero massimo di tre.

Articolo 7 – Il Consiglio Reggitore

1) Il Consiglio Reggitore è composto da un numero di Maestri compreso tra 5 e 15, eletti a maggioranza semplice fra i Cavalieri effettivi.
2) Il Consiglio Reggitore dura in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili anche più volte. I Maestri del Consiglio Reggitore che non partecipino al Consiglio regolarmente convocato per più di 3 volte consecutive senza giustificazione decadono dalla carica con decadenza acclarata dai rimanenti Maestri del Consiglio Reggitore.
3) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Consiglio Reggitore provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Maestri del Consiglio Reggitore così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria del Gran Consiglio che provvederà alla loro ratifica o sostituzione; il Maestro del Consiglio Reggitore la cui cooptazione viene ratificata in Assemblea rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Reggitore che lo ha cooptato.
4) Il Consiglio Reggitore si riunisce minimo due volte all’anno su convocazione del Gran Maestro o, in caso di suo impedimento, dal Gran Maestro Vicario o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Maestro del Consiglio Reggitore in carica decano per nomina, anche al di fuori della sede dell’Ordine purché in Italia, con avviso di convocazione inviato almeno cinque giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano, da indirizzare al domicilio (indirizzo, recapito fax, indirizzo di posta elettronica, altro recapito) indicato dai Maestri del Consiglio Reggitore al momento della loro richiesta di adesione all’Ordine o successivamente comunicato per iscritto. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’Ordine del Giorno.
5) E’ ammessa la partecipazione in audio o video conferenza a condizione che sia possibile accertare l’identità dei presenti.
6) Il Consiglio Reggitore è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7) I Maestri del Consiglio Reggitore sono tenuti a partecipare ai Capitoli dell’Ordine.

Articolo 8 – Competenze del Consiglio Reggitore

1) Sono compiti del Consiglio Reggitore:
a) nominare al proprio interno il Gran Maestro e, se ritenuto, il Gran Maestro Vicario in occasione della prima riunione successiva alla nomina dei Maestri del Consiglio Reggitore da parte del Gran Consiglio, nonché in seguito qualora se ne richiedesse la sostituzione;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale entro il 30 marzo di ogni anno;
c) determinare l’importo delle quote associative di cui all’art. 4 punto 5.
d) destinare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ in ogni caso fatto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
e) eleggere gli esperti delle Commissioni tecniche, determinandone il numero di componenti e la durata, ed in particolare:
– gli esperti della Commissione di Degustazione per la Selezione Grandi Vini dell’Albese, che dovrà essere composta da un numero di componenti variabile da un minimo di cinque ad un massimo di quindici;
– i tre esperti dell’eventuale Commissione enologica;
– i tre esperti dell’eventuale Commissione gastronomica.
Su invito del Consiglio Reggitore le Commissioni tecniche, se nominate, saranno tenute a fornire giudizi tecnico-qualitativi su prodotti gastronomici ed enologici ad esse sottoposte. Spetta unicamente al Consiglio Reggitore, qualora esso ne ravvisi l’opportunità, di rendere noti i giudizi emessi dalle Commissioni;
f) nominare i membri del Collegio dei Cavalieri Seniores che operano in qualità di Probiviri;
g) costituire le Delegazioni ai sensi dell’art. 2 comma 1) lettera c) ed eleggerne i relativi Maestri delle Delegazioni determinandone le competenze;
h) attribuire le eventuali seguenti cariche: tesoriere, cancelliere, cerimoniere e alfiere.
Possono essere scelti per tali cariche solamente i Cavalieri effettivi; gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
i) elaborare e approvare il Regolamento delle Delegazioni o altri Regolamenti eventualmente ritenuti utili e opportuni per la gestione della vita associativa;
j) autorizzare terzi per l’utilizzo del logo, marchio o qualunque altro elemento grafico identificativo dell’Associazione;
k) sorvegliare e difendere gli interessi dell’Ordine;
l) trattare, transigere in nome e rappresentanza dell’Ordine in sede Giudiziaria attraverso la persona del Gran Maestro o di altro Maestro appositamente designato dal Consiglio Reggitore;
m) fissare l’ordine del giorno del Gran Consiglio;
n) esaminare le candidature degli aspiranti Cavalieri; pronunciare l’accettazione od il rifiuto senza che occorra precisarne la motivazione;
o) pronunciarsi sui casi di indegnità di appartenenza all’Ordine e comunicare l’espulsione e la relativa motivazione al destinatario;
p) pronunciarsi sui casi di decadenza dei Maestri del Consiglio Reggitore di cui all’art. 7
comma 2 e di decadenza degli associati di cui all’art. 4 comma 4 lettera a);
q) nominare i Cavalieri Onorari e gli Amici dell’Ordine; r) assolvere a tutti gli altri compiti richiesti per il buon funzionamento dell’Ordine, avendo facoltà di delegare parte o tutti i suoi poteri ad uno o più membri per determinate attività;
2) I Maestri del Consiglio Reggitore possono, qualora delegati dal Gran Maestro, farne le veci presenziando ai Capitoli delle Delegazioni italiane ed estere nelle quali siano previste Investiture di nuovi Cavalieri.

Articolo 9 – Il Collegio dei Cavalieri Seniores (Probiviri) e le sue
competenze

1) Il Collegio dei Cavalieri Seniores si compone di tre membri eletti dal Consiglio Reggitore e scelti tra i Cavalieri effettivi. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2) Il Collegio dei Cavalieri Seniores ha i seguenti compiti:
a) nominare nel suo seno un Presidente;
b) giudicare inappellabilmente e senza formalità di procedure sulle controversie che possono sorgere tra Ordine e Cavalieri, pronunciandosi secondo equità;
c) giudicare quale Magistratura d’Onore le questioni Cavalleresche e morali che vengono sottoposte dal Consiglio Reggitore;
d) giudicare su tutte le vertenze insorte tra Cavalieri, ove gli stessi vi consentano.

Articolo 10 – Il Gran Maestro e le sue competenze

1) Il Gran Maestro – e, se ritenuto, il Gran Maestro Vicario – viene eletto dal Consiglio Reggitore al proprio interno. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Il Gran Maestro, ed in sua assenza il Gran Maestro Vicario e, in assenza di quest’ultimo, il Maestro del Consiglio Reggitore in carica decano per nomina, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Gran Maestro, questi viene quindi sostituito – anche nelle attività associative – dal Gran Maestro Vicario e, in assenza di quest’ultimo, dal Maestro del Consiglio Reggitore in carica decano per nomina.
3) Il Gran Maestro ha i seguenti compiti:
a) convocare, presenziare e presiedere ai Capitoli e alle Assemblee del Gran Consiglio; in caso di suo impedimento, è facoltà del Gran Maestro delegare tale competenza ad un Maestro del Consiglio Reggitore ai sensi dell’art. 8 comma 2.
b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Reggitore e del Gran Consiglio, ai quali il Gran Maestro riferisce circa l’attività di ordinaria amministrazione compiuta; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Gran Maestro può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Reggitore per la ratifica del suo operato;
c) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificare l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti approvati, promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità;
d) curare la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Reggitore e al Gran Consiglio, corredandoli di idonee relazioni accompagnatorie;
e) effettuare le trasferte in Italia ed all’estero;
f) affiliare nuovi Postulanti.

Articolo 11 – L’Organo di Revisione

1) Il Gran Consiglio dell’Ordine può affidare il controllo della gestione dell’Associazione ad un Collego dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti oppure ad un Revisore Unico, scelti preferibilmente ma non obbligatoriamente tra i propri associati.
2) L’organo di revisione rimarrà in carica per un triennio con possibilità di rielezione.
3) Il Revisore Unico o almeno un componente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
4) L’Organo di Revisione dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale, potrà ispezionare la documentazione contabile dell’Associazione e sarà invitato a partecipare alle riunioni del Gran Consiglio e del Consiglio Reggitore.

Articolo 12 – Il tesoro dell’Ordine

1) Costituiscono il tesoro dell’Ordine:
a) le quote annuali versate dai Cavalieri effettivi, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal Consiglio Reggitore;
b) le quote di partecipazione ai Capitoli e le eventuali sottoscrizioni versate a titolo di contribuzione;
c) eventuali donazioni, beni o valori di ogni natura che l’Ordine possa procurarsi ed accettare.

Articolo 13 – Elementi identificativi dell’Ordine

1) Tenuta, Collare, stemma, bandiera, librone, campanella, logo e marchio (questi ultimi registrati secondo la normativa italiana ed internazionale) sono di proprietà intellettuale dell’Ordine ed ogni riproduzione ed utilizzazione è formalmente interdetta salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Consiglio Reggitore. Stesso diritto di proprietà spetta agli originali degli articoli e dei testi dell’Ordine.
2) Tenuta, emblemi e distintivi del Consiglio Reggitore, del Gran Maestro, degli Alfieri, del Tesoriere, del Cancelliere e del Cerimoniere sono di proprietà dell’Ordine e, nel caso si verifichi le fattispecie previste all’art. 4 comma 7, e dall’art. 8 comma 1, lettera o, dovranno essere restituiti al momento delle dimissioni o della decadenza.

Articolo 14 – Divieti

1) Ai Cavalieri ed agli Amici dell’Ordine è fatto assoluto divieto di usare il nome dell’Ordine per fini puramente privati e commerciali, e di indossare le insegne al di fuori delle manifestazioni indette od autorizzate dall’Ordine.

Articolo 15 – Eventuali regolamenti interni

1) Uno o più eventuali regolamenti interni, compreso il Regolamento delle Delegazioni, potranno essere redatti dal Consiglio Reggitore, e potranno determinare le modalità di esecuzione del presente Statuto e di conduzione della vita associativa.

Articolo 16 – Collare

1) E’ fatto obbligo a tutti i Cavalieri dell’Ordine di indossare, durante lo svolgimento dei Capitoli o nelle manifestazioni ufficiali dell’Ordine, il Collare regolamentare.

Articolo 17 – Liquidazione

1) In caso di scioglimento, il Gran Maestro nominerà un liquidatore, il quale destinerà gli eventuali fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell’Ordine stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia.

Articolo 19 – Foro competente

1) Foro competente per tutte le controversie che sorgano in dipendenza di affari associativi o dell’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è quello ove ha sede legale l’Ordine.

Grinzane Cavour, 23 febbraio 2019